1 - Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni patrimoniali derivanti da violazioni di obblighi di servizio per dolo o colpa grave. 2 - Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia. 3 - Il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, il Segretario Generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità à sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. 4 - Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco. |