Comuni Italiani Art. 76 - Mezzi del Difensore Civico. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo III - Decentramento e Partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 76 - Mezzi del Difensore Civico
1 - La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede e l'orario minimo di apertura al pubblico dell'Ufficio.

2 - L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati dal dirigente del settore finanziario al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

3 - Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e procedure previste dal vigente ordinamento.

4 - La funzione di difensore civico è retribuita nella misura stabilita dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 77 - Servizi Pubblici Locali
Art. 75 - Relazione al Consiglio Comunale
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Biella
Provincia di Biella
Regione Piemonte
Lista Siti su Biella

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Biella: Comune di Bioglio Comune di Benna Lista