Comuni Italiani Art. 7 - Promozione delle Attivitą Ricreative e Sportive. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 7 - Promozione delle Attivitą Ricreative e Sportive
1 - Il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della salute fisica.

2 - Favorisce l'attivitą di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche per mezzo di contributi o altre agevolazioni nei casi e con le modalitą previsti dal regolamento.

3 - Promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di attivitą sportive e ricreative assicurandone l'accesso ai cittadini singoli e associati e disciplinandone l'utilizzo.

 
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