1 - Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, partiti politici, associazioni, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative. 2 - L'Amministrazione comunale e i Consigli Circoscrizionali facilitano l'esercizio del diritto di cui al precedente comma 1 mettendo a disposizione le strutture idonee. Le condizioni e le modalità d'uso, disciplinate da apposito regolamento, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici. 3 - Per la copertura delle spese derivanti dall'uso di dette strutture può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. |