1 - I Consigli Circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 2 - Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. 3 - Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Circoscrizionale o di elezioni dichiarate nulle, le funzioni ad esso attribuite tornano ad essere esercitate dai competenti organi comunali fino alle nuove elezioni del Consiglio Circoscrizionale, che si terranno nel turno annuale ordinario previsto dalla legge per l'elezione dei Consigli comunali e provinciali oppure anche al di fuori del turno annuale ordinario al solo scopo di abbinarle, ove sia possibile, ad altre elezioni o consultazioni popolari. 4 - Le disposizioni previste nel precedente comma non si applicano, e quindi le nuove elezioni del Consiglio Circoscrizionale si svolgeranno contemporaneamente alla prima elezione del Consiglio Comunale, se lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio Circoscrizionale si verificano nei due anni che precedono quello in cui scade il mandato del Consiglio Comunale. |