1 - Sono organi della circoscrizione: il Consiglio Circoscrizionale e il Presidente del Consiglio Circoscrizionale. 2 - Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. 3 - Il Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei Consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in quanto compatibili, e con l'attribuzione della metà più uno dei seggi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, purchè non inferiore al 35% dei voti validi. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle Sezioni comprese nel rispettivo territorio. 3 BIS - Gli elettori della circoscrizione concorrono tutti ugualmente all'elezione di ogni Consigliere. Tuttavia nelle circoscrizioni risultanti dall'accorpamento dei quartieri già istituiti a seguito della legge 08.04.1976 n° 278, il Regolamento può ripartire il numero dei Consiglieri tra i diversi quartieri in ragione della popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale, purché, in ogni caso, in ciascun quartiere il numero dei Consiglieri assegnati non sia inferiore a tre. Si procederà all'elezione dei Consiglieri assegnati ai quartieri rispettivamente da parte degli elettori dei medesimi, a scrutinio separato. In tale evenienza non si applica il premio di maggioranza previsto dal comma 3 del presente articolo, mentre si intendono riferiti al "Quartiere" le altre norme in materia elettorale previste per le "circoscrizioni" dallo Statuto, dal Regolamento o, per rinvio, dalla legge. 4 - Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente ed un vice-presidente. 5 - Il presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco anche nella sua qualità di Ufficiale del Governo. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente. |