1 - Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore il compito di sovrintendere al funzionamento di servizi ed uffici nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea. 2 - Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo nell'ambito delle direttive da lui stesso impartite, mentre sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi. 3 - Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno e può in qualunque momento avocare a sè le funzioni delegate. 4 - Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile. 5 - Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto. 6 - Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può assegnare ad uno o più consiglieri comunali il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici. È comunque esclusa l'attribuzione a consiglieri comunali del compito di sovrintendere al funzionamento di servizi ed uffici. Il provvedimento del Sindaco viene comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. |