Comuni Italiani Art. 38 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
Sezione 1° - La Giunta Comunale
Art. 38 - Funzionamento della Giunta
1 - La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali ferme restando le attribuzioni e le responsabilità che il Sindaco voglia delegare ai singoli assessori, secondo quanto disposto dagli articoli successivi.

2 - La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Le deliberazioni sono adottate con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

3 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Tuttavia, su richiesta del Sindaco o di un Assessore, ad esse possono assistere anche i dirigenti comunali.

4 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia un mero atto di indirizzo deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. Se la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata va espresso il solo parere di regolarità tecnica. Nella deliberazione deve darsi atto dell'acquisizione dei pareri indicando se essi siano favorevoli o meno.

 
Altri Articoli:
Art. 39 - Competenze della Giunta
Art. 37 - Cessazione di Singoli Componenti della Giunta
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