Comuni Italiani Art. 34 - Nomina dei Componenti della Giunta. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo III - Giunta Comunale e Sindaco
Sezione 1° - La Giunta Comunale
Art. 34 - Nomina dei Componenti della Giunta
1 - Il Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con proprio decreto nomina il Vice Sindaco e gli altri Assessori, i quali entro quattro giorni dalla comunicazione del decreto accettano formalmente la nomina. Decorso invano tale termine la nomina si intende rifiutata.

2 - La formale accettazione della nomina da parte di chi già riveste la carica di Consigliere Comunale determina l'immediata cessazione dalla carica di Consigliere, senza che sia necessaria la presa d'atto.

3 - Nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua elezione, subito dopo la convalida degli eletti, la nomina del Presidente e Vice Presidente del Consiglio, ed il giuramento del Sindaco, il Sindaco stesso comunica i nominativi dei componenti della Giunta e presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio Comunale discute e vota le linee programmatiche. A tal fine il documento contenente le linee programmatiche viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, trasmesso ai Consiglieri Comunali e depositato presso la sede del Comune almeno otto giorni prima della seduta consiliare. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di presentare emendamenti alle linee programmatiche, depositando la relativa proposta presso la sede del Comune almeno tre giorni prima della seduta consiliare.

4 - In caso di cessazione dalla carica, dovuta a qualsiasi causa, di singoli componenti della Giunta, per la nomina dei sostituti si osservano le norme del presente articolo in quanto compatibili. In tal caso il termine di cui al 1° comma decorre per il Sindaco dalla data della vacanza.

5 - Gli Assessori, compreso il Vice - Sindaco, devono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale. La legge stabilisce i casi di incompatibilità ed ineleggibilità.

 
Altri Articoli:
Art. 35 - Composizione e Presidenza
Art. 33 - Modifica o Revoca di Deliberazioni
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