Comuni Italiani Art. 22 - Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Biella (Provincia di Biella - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini biellesi

Statuto Comune di Biella

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 22 - Commissioni Consiliari Permanenti
1 - Il Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni, nella seduta successiva alla convalida degli eletti istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale, Commissioni consultive permanenti assicurando comunque la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2 - Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

3 - Le Commissioni di norma esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio Comunale e possono esprimere su di esse il proprio parere che deve essere citato nella deliberazione. Concorrono inoltre, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento della attività amministrativa del Consiglio.

4 - A richiesta del Sindaco o suo delegato oppure anche di propria iniziativa, le Commissioni possono porre in discussione qualsiasi argomento inerente all'attività dell'ente e relativo al proprio ambito operativo.

5 - In funzione della materia trattata e per l'esame di specifici argomenti, possono avvalersi della consultazione di rappresentanti e funzionari di ordini e collegi professionali, organizzazioni di categoria e sindacali, di associazioni, di istituzioni aventi carattere tecnico, scientifico e culturale, di esperti e di altri organismi politici, sociali, economici e di volontariato. Ove intendano avvalersi di tale facoltà rivolgono preventivamente formale richiesta al Presidente del Consiglio Comunale, affinché gli incarichi di consulenza retribuiti siano conferiti per mezzo di formale atto dell'organo competente. Hanno inoltre facoltà di richiedere l'audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Revisori del Conto, dei Funzionari e Dirigenti comunali e dei rappresentanti delle Circoscrizioni.

6 - Possono effettuare sopralluoghi, o delegarvi alcuni dei propri componenti, per una più completa acquisizione di elementi conoscitivi necessari all'espletamento delle proprie funzioni.

7 - L'Amministrazione assicura ad ogni Commissione la disponibilità di personale e la fruizione di adeguate strutture per l'esercizio delle proprie funzioni.

8 - Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni, le forme di pubblicità dei lavori, le modalità di voto ed ogni altra funzione derivante dall'applicazione delle norme fissate nei commi precedenti del presente articolo.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Commissioni di Indagine
Art. 21 - Esercizio della Potestà Regolamentare
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Biella
Provincia di Biella
Regione Piemonte
Lista Siti su Biella

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Biella: Comune di Bioglio Comune di Benna Lista