1. Spetta al Presidente del consiglio di amministrazione rappresentare l'istituzione, convocare e presiedere il consiglio di amministrazione, presentare ad esso le proposte di deliberazione. 2. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità e per motivi di urgenza, adottare atti di competenza del consiglio di amministrazione, che sottopone alla ratifica di questo nella prima riunione successiva. 3. Il Presidente adotta gli atti che contengono spese non riservati alla competenza del consiglio di amministrazione o del Direttore. |