1. Il Presidente è eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta prima della elezione degli altri membri del Consiglio di Amministrazione; nel caso di costituzione dell'azienda, e connessa approvazione dello Statuto, viene eletto nella stessa seduta. 2. Il Consiglio di Amministrazione, oltre che dal Presidente, è composto da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, eletti dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta fuori dal proprio seno, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale. 3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali. 4. La delibera che costituisce l'azienda deve precisare i requisiti professionali che debbono possedere i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, nonchè le modalità per verificare tali requisiti. 5. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio comunale. In tal caso il Consiglio comunale elegge il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza dopo la elezione del Sindaco e della Giunta, e le funzioni del precedente Presidente e del precedente Consiglio di Amministrazione vengono prorogate fino alla nomina dei successori. 6. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata con la maggioranza assoluta per gravi mancanze nell'adempimento dei loro doveri, manifesta incapacità, gravi violazioni delle norme. 7. In caso di morte, dimissioni o impedimento del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Comunale nomina il successore entro sessanta giorni. |