1. Il Consiglio Comunale approva e aggiorna ogni anno il piano generale dei servizi pubblici prestati dall'ente e dalle organizzazioni ad esso collegate. 2. Costituisce un servizio pubblico ogni attivitą dell'ente e delle organizzazioni ad esso collegate che non abbia carattere regolativo o autoritativo e che abbia ad oggetto la produzione di beni e servizi rivolti a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunitą. 3. Il piano di cui al comma 1 deve indicare: a) l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi; b) la forma di gestione scelta, previa valutazione comparativa tra le diverse forme possibili, soprattutto per quanto attiene ai costi e benefici calcolati sia in relazione alle opere di primo impianto sia in relazione alle spese di esercizio; c) le dotazioni patrimoniali e di personale; d) le finalitą che si intendono perseguire per ciascun servizio; e) il piano finanziario di investimento e di gestione. 4. La deliberazione mediante la quale si istituisce un nuovo servizio deve essere accompagnata da un piano tecnico-finanziario che contenga adeguate motivazioni per quanto riguarda la forma di gestione scelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune o comunque da esso, direttamente o indirettamente, offerti. 5. Il piano dei servizi accompagna la relazione previsionale programmatica, ai sensi dell'art. 76 del presente Statuto. 6. La valutazione comparativa deve confrontare tutte le forme di gestione, comprese quelle fondate su convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90 e quelle gestite mediante consorzi. Inoltre deve valutare la opportunitą o meno di coinvolgere i privati nella istituzione e gestione dei servizi e, in caso di risposta positiva, scegliere la forma che favorisce maggiormente tale risultato. 7. Il Comune garantisce che, qualunque sia la forma di gestione prescelta, siano rispettati i principi di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. 8. Qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore e il Comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse. |