1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità. 2. Nel palazzo civico, in luogo aperto a tutti, opportunamente indicato e facilmente accessibile, è collocato l'Albo pretorio per la pubblicazione legale degli atti in tutti i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. La responsabilità delle affissioni per la pubblicazione legale spetta al Segretario comunale, che si avvale degli uffici. 3. Presso le circoscrizioni vengono affissi in appositi spazi gli atti delle circoscrizioni e, a fini di informazione, gli atti pubblicati nell'Albo pretorio che interessano la circoscrizione o la intera comunità. 4. Per garantire ai cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune, il regolamento istituisce e disciplina forme ulteriori di informazione e pubblicità, nonchè specifiche forme di comunicazione ai cittadini singoli e associati, direttamente interessati al procedimento amministrativo. |