Comuni Italiani Art. 78 - Comunicazione dell'Inizio del Procedimento. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi

Statuto Comune di Oristano

Titolo Quinto- Principi Fondamentali sulla Attività della Amministrazione
Art. 78 - Comunicazione dell'Inizio del Procedimento
1. L'inizio di ogni procedimento amministrativo, fatta salva ogni altra disposizione di legge in materia, è comunicato immediatamente ai soggetti cui può derivare un pregiudizio dall'atto, quando essi siano facilmente individuabili.

2. Il regolamento stabilisce quali sono i soggetti interessati ai quali atti o procedimenti rientranti in distinte categorie debbono essere comunicati, e determina altresì tempi, modi della comunicazione. Il responsabile del procedimento tenuto alla comunicazione può individuare in riferimento al singolo procedimento altri soggetti interessati a cui inviare la comunicazione.

3. Salvi i casi previsti dalla legge, in caso di urgenza il responsabile può, con adeguata motivazione, omettere la comunicazione. Oltre che nel caso di urgenza, il responsabile può omettere la comunicazione ai destinatari e a coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento qualora essi non siano individuati o facilmente individuabili.

 
Altri Articoli:
Art. 79 - Interventi nel Procedimento Amministrativo
Art. 77 - Norme sul Procedimento Amministrativo
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