Comuni Italiani Art. 73 - Deleghe. Statuto Comunale di Oristano (Provincia di Oristano - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini oristanesi

Statuto Comune di Oristano

Titolo Quinto- Principi Fondamentali sulla Attività della Amministrazione
Art. 73 - Deleghe
1. Salvo che la legge, lo Statuto e i regolamenti dispongano diversamente, la delega di funzioni, per materia o categorie di atti o singoli atti, è ammessa.

2. Non è consentita la delega da organi elettivi verso organi burocratici e viceversa.

3. La Giunta non può delegare le sue funzioni.

4. I Dirigenti possono delegare le loro funzioni solo ad altri Dirigenti, e solo nei casi espressamente previsti dai regolamenti.

5. Il delegato è tenuto a conformarsi alle istruzioni agli indirizzi e alle direttive del delegante, ed è sottoposto alla sua vigilanza.

6. La delega è revocabile in ogni momento; essa cessa allo scadere del termine; se era a tempo determinato, o mediante atto scritto di revoca, o nel momento in cui la delega per il medesimo oggetto viene conferita ad un altro soggetto.

 
Altri Articoli:
Art. 74 - La Delega di Firma
Art. 72 - Regolamento sul Procedimento Amministrativo
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