1. Le disposizioni dei commi seguenti del presente articolo si applicano nel rispetto delle qualifiche e delle altre qualità professionali dei dipendenti previste e garantite dalla legge e dall'accordo collettivo di lavoro, nel rispetto dei livelli di ciascuna unità organizzativa prevista dalla pianta organica approvata dal Consiglio comunale. 2. La pianta organica approvata dal Consiglio comunale determina il numero complessivo dei dipendenti di ruolo, e il numero complessivo dei dipendenti appartenenti a ciascuna qualifica funzionale e ad altre classificazioni previste dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego per settori e unità organizzative equiparate. 3. I dipendenti vengono nominativamente assegnati dalla Giunta ai Settori ed unità equiparate nel loro complesso e, all'interno dei Settori ed unità equiparate, vengono distribuiti tra le unità organizzative inferiori dai dirigenti di ciascuna unità superiore in modo da garantire, date le risorse, il massimo possibile di efficienza e di efficacia. 4. Ogni dirigente organizza il lavoro dei dipendenti che egli dirige direttamente, e impartisce istruzioni ai dirigenti delle unità organizzative inferiori sul modo migliore di organizzare il lavoro dei dipendenti assegnati a queste ultime. 5. Qualora l'area funzionale o un ufficio-obiettivo comprenda parti di unità organizzative che non costituiscono unità organizzative secondo il regolamento di organizzazione ma mere articolazioni interne secondo il principio di divisione del lavoro, l'atto istitutivo dell'area funzionale o dell'ufficio-obiettivo individua esattamente tali parti, indicando direttamente il numero, la qualità e, se necessario, anche il nome dei dipendenti che entrano a far parte dell'area funzionale o dell'ufficio-obiettivo. |