1. Le aree funzionali e gli uffici-obiettivo possono essere istituiti e disciplinati o dal regolamento di organizzazione o anche, se sono unità organizzative a tempo determinato, da apposite deliberazioni della Giunta, sentita la conferenza dei dirigenti di cui all'art. 66. 2. Il regolamento di organizzazione o la Giunta, secondo i casi, debbono regolare espressamente e compiutamente i rapporti fra tali unità organizzative e le restanti unità organizzative del Comune, e in particolare i Settori. 3. La funzione di responsabile di area funzionale viene conferita dalla Giunta per un periodo di tre anni rinnovabile a dirigenti del settore o dirigenti di eguale livello secondo il regolamento dei organizzazione, oppure ad esperti esterni assunti ai sensi dell'art. 70. Al responsabile di area funzionale compete una indennità aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante al dirigente di settore. |