1. Ai fini della interpretazione e corretta applicazione del presente Statuto le espressioni seguenti hanno il significato qui definito: a) unità organizzativa: qualsiasi struttura dell'Ente che può essere considerata unitariamente nei confronti delle altre; b) massima unità organizzativa (o anche unità organizzativa di massimo livello): la struttura amministrativa considerata unitariamente che costituisce il massimo livello organizzativo dell'Ente; c) unità organizzativa elementare: la unità organizzativa che, quale che sia il livello a cui viene collocata dal regolamento di organizzazione, non è articolata in unità organizzative inferiori; d) unità organizzativa complessa: il contrario della precedente; e) minima unità organizzativa: la struttura amministrativa che non contiene al suo interno alcuna altra unità organizzativa e si trova collocata al livello più basso: all'interno della minima unità organizzativa e della unità organizzativa elementare (tutte le minime unità organizzative sono elementari, ma non tutte le unità elementari sono minime), i compiti vengono distribuiti tra i dipendenti secondo il principio di divisione del lavoro, ma non danno luogo alla costituzione di unità organizzative rilevanti come tali; f) unità organizzativa superiore o inferiore: la struttura che, rispettivamente, contiene al suo interno unità organizzative subordinate oppure è compresa entro una unità organizzativa di livello superiore; g) area funzionale: un insieme temporaneo o permanente di più unità organizzative, coincidenti con due o più unità organizzative di massimo livello, o unità organizzative equiparate, oppure appartenenti a due o più unità organizzative di massimo livello, o unità organizzative equiparate, ed aventi anche livelli diversi, che mantengono la loro individuabilità epperò vengono coordinate unitariamente al fine di raggiungere specifici risultati rispetto a soggetti o materie o settori con carattere ampio: in ogni caso l'area funzionale comprende sempre i dirigenti delle massime unità organizzative e unità equiparate, a cui appartengono le unità organizzative coordinate; h) ufficio - obiettivo: una unità organizzativa, a tempo indeterminato o temporanea, composta secondo opportunità da una sola unità organizzativa elementare, o da una sola unità organizzativa complessa, o anche da unità organizzative di livello diverso appartenenti a distinte unità organizzative complesse, o da componenti interne di unità organizzative di livello diverso, che ha il compito di perseguire uno specifico obiettivo; i) uffici speciali: unità organizzative elementari o complesse che, a causa dei loro compiti particolari, sono governate da regole organizzative e procedurali specifiche, e in particolare, se non sono collocati al livello delle massime unità organizzative, sono, nei casi e nei modi previsti dal regolamento di organizzazione, relativamente indipendenti rispetto a queste. La qualità di ufficio speciale è incompatibile con quella di ufficio - obiettivo. Alcuni uffici speciali, in base al regolamento di organizzazione, possono essere equiparati alle unità organizzative di massimo livello, almeno nel senso che il loro responsabile è equiparato al responsabile della massima unità organizzativa (per conseguenza anche un eventuale ufficio speciale che sia unità organizzativa elementare può essere, se così prevede il regolamento di organizzazione, di massimo livello). |