1. Il Sindaco, con atto scritto e dandone immediata comunicazione al Consiglio, può delegare agli Assessori, attenendosi a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 73, tutti i compiti e le funzioni che la legge, lo Statuto o i Regolamenti non vietano di delegare. 2. Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a: a) convocazione e presidenza del Consiglio e della Giunta; b) proposta di revoca di Assessori; c) presentazione delle dimissioni ai sensi dell'art. 34, comma 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) nomine ai sensi dell'art. 36, comma 5 della legge n. 142 del 1990; e) approvazione degli accordi di programma ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge 142 del 1990; f) altre funzioni espressamente indicate dai regolamenti. 3. Al medesimo Assessore non possono essere delegate le funzioni che afferiscono a diverse unità organizzative di massima dimensione, salvo nel caso che riguardino aree funzionali. 4. Le deleghe sono conferite o per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune e sulla base del documento programmatico, o per categorie di atti, o per singoli atti. 5. Il Sindaco può delegare ai Presidenti delle Circoscrizioni, limitatamente al territorio delle stesse, o, qualora non sia istituita la Circoscrizione, ai singoli Consiglieri relativamente a frazioni o quartieri, le funzioni che egli esercita come Ufficiale di Governo, escluse le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 38, comma 2 della legge n. 142 del 1990; la delega viene disposta con atto scritto che specifica accuratamente l'oggetto di essa. 6. Il Sindaco può delegare al Segretario comunale, ai dirigenti e agli impiegati le funzioni di Ufficiale del Governo nei soli casi previsti dalla legge. 7. L'atto di delega di cui ai commi 5 e 6 viene comunicato al Prefetto. |