1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune. 2. Il Consiglio svolge le funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto. 3. Il documento programmatico previsto dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142 costituisce il principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico e amministrativo. 4. Costituiscono altresì attività di indirizzo politico-amministrativo le risoluzioni, gli ordini del giorno e le mozioni adottati dal Consiglio e contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente. 5. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento, approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo il regolamento di cui al comma 5 disciplina tra l'altro: a) le modalità di esame e di verifica dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei revisori, degli altri rendiconti previsti in atti fondamentali; b) le interrogazioni e le interpellanze; c) le indagini conoscitive, prevedendo anche la possibilità di ascoltare gli organi elettivi monocratici, i membri della Giunta, e, previa intesa con il Sindaco, il segretario comunale e i funzionari responsabili delle massime unità organizzative che abbiano lo stesso livello. 7. Con apposita deliberazione, adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Consiglio può costituire commissioni speciali di inchiesta. Composizione, poteri e limiti di tali commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare. |