1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente mediante questionari, assemblee, udienze presso la Giunta comunale, o indirettamente, sentendo i rappresentanti di tali categorie. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti concreti che eseguono norme di natura tributaria, ad atti relativi all'adozione di tariffe e ad atti per i quali la legge, lo statuto o il regolamento prevedono diverse ed apposite forme di intervento. |