1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darvi attuazione restano in vigore le disposizioni precedenti in quanto compatibili con le leggi e lo Statuto. 2. I regolamenti espressamente previsti dallo Statuto e quelli necessari per rendere operative le disposizioni dello stesso sono deliberati, salvo che la legge o lo Statuto preveda un termine diverso, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. 3. Il regolamento di organizzazione deve essere deliberato entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. 4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle disposizioni delle leggi e dello Statuto che sono operative senza necessità di integrazioni e attuazioni: tali disposizioni sono immediatamente efficaci. |