1. Nell'ambito della autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi da esso erogati. 2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto all'effettivo costo del servizio, può prevedere criteri per differenziarle in relazione alla capacità contributiva dell'utente. 3. Fatte salve disposizioni contrarie di legge, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività derivano utilità particolari e differenziate esattamente quantificabili a singole persone o organizzazioni esattamente individuabili, il Comune può richiedere forme di contribuzione in rapporto col grado di utilità conseguita dai soggetti di cui sopra, (norma a rischio: si può sostenere che questa sarebbe una forma di imposizione, come tale riservata alla legge). 4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi, oppure alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie, una tantum o periodiche, corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su iniziativa di gruppi, associazioni ed altri organismi per la partecipazione. 5. Il regolamento disciplina la consultazione di cui al comma 4, e prevede in quali casi essa non comporta obblighi, in quali casi e con quali modalità la consultazione comporta obblighi esattamente determinati di contribuire a carico dei singoli cittadini che, partecipando ad essa, aderiscono e si impegnano a contribuire, fermo restando la volontarietà della adesione, l'obbligo a carico degli organi del Comune di informare accuratamente e completamente i cittadini sulla natura e le conseguenze della consultazione, il rispetto della eguaglianza tra i cittadini. |