Comuni Italiani Art. 9 - Petizioni e Proposte. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo III - Iniziative Popolari
Art. 9 - Petizioni e Proposte
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere petizioni e proposte, dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Sindaco, ai Consigli circoscrizionali per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o circoscrizionale.

2. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro un mese oppure provvede immediatamente a farle sottoporre all'esame degli organi competenti, i quali sono tenuti a deliberare nel merito entro tre mesi.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori iscritti nelle liste del Comune, con l'indicazione della loro qualificazione e delle loro generalità.

4. La sottoscrizione del presentatore della petizione o della proposta deve essere autenticata ai sensi della normativa vigente.

 
Altri Articoli:
Art. 10 - Istanze
Art. 8 - Referendum Consultivo
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Pordenone
Provincia di Pordenone
Regione Friuli-Venezia Giulia
Lista Siti su Pordenone

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Pordenone: Comune di Prata di Pordenone Comune di Porcia Lista