Art. 79 - Amministrazione dei Beni Comunali. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi
Statuto Comune di Pordenone
Titolo IX - Finanza e Contabilità
Art. 79 - Amministrazione dei Beni Comunali
1. L'utilizzo dei beni comunali può concorrere alle entrate finanziarie dell'Amministrazione comunale.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in godimento a titolo oneroso, salvo quanto previsto dai regolamenti; i beni demaniali possono essere concessi in uso a canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale, in conformità alla legge, agli usi e alle consuetudini.