1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme, in quanto compatibili, previste dal presente statuto per le aziende speciali. 2. La relativa convenzione è approvata dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo statuto del Consorzio. 3. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio. |