Art. 68 - Servizi Pubblici Comunali. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi
Statuto Comune di Pordenone
Titolo VIII - Attività Amministrativa Capo I - I Servizi Pubblici Locali
Art. 68 - Servizi Pubblici Comunali
1. Il Comune assume l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni, l'erogazione di servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a perseguire lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.