1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori non superiore a otto, tra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. 2. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva. 3. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione. 4. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto. 5. (soppresso.). 6. La carica di assessore comunale è compatibile con la carica di consigliere comunale. 7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. |