1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie o consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame. 2. Alle commissioni è affidato il ruolo di agevolazione e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio. 3. Il Consiglio comunale può istituire, nel proprio seno, anche commissioni di indagine allo scopo di accertare o chiarire questioni o vicende di interesse per l'Amministrazione. 4. Devono essere composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo. 5. Le sedute delle commissioni di cui al precedente comma 1 sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per i quali sia stabilita la seduta segreta. 6. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. 7. La presidenza delle commissioni consiliari che hanno funzione di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, secondo i criteri stabiliti nel regolamento del Consiglio comunale. |