1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Singolarmente o in gruppo hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni e mozioni, rispettando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio comunale. 2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio. 3. I consiglieri comunali, che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal fine il Presidente del Consiglio, accertata l'assenza, provvede a comunicare per iscritto l'avvio del procedimento agli interessati, assegnando venti giorni di tempo dalla data di ricevimento per far valere le cause giustificative. Il Consiglio decide tenendo conto delle cause giustificative presentate. 4. I consiglieri per poter svolgere le proprie funzioni hanno diritto di ottenere le informazioni e le documentazioni utili all'espletamento del mandato. 5. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai consiglieri le indennità, i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge. 6. Il Comune assicura il rimborso delle spese legali ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimento di responsabilità contabile, civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché ci sia stata sentenza definitiva di assoluzione o comunque pronuncia di proscioglimento. |