Comuni Italiani Art. 33 - Funzionamento del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo V - Organi di Governo del Comune
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 33 - Funzionamento del Consiglio Comunale
01. Il Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, gode di autonomia funzionale ed organizzativa e dispone, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari.

02. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute nei limiti previsti dalla legge nonché le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari, regolarmente costituiti, servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, nei mesi di giugno e di ottobre nei giorni e nelle ore indicate nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

2. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.

3. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le modalità di convocazione per le sedute di prima e di seconda convocazione sono indicate dalla legge e dal regolamento.

5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per i quali sia stabilita la seduta segreta.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno ventuno membri del Consiglio comunale con diritto al voto.

7. Le decisioni sono assunte a scrutinio palese salvo che la legge o il regolamento non dispongano modalità di votazione che richiedono lo scrutinio segreto.

8. Salvi i casi in cui la legge e lo statuto non dispongono altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Coloro che dichiarano l'astensione prima della votazione sono considerati a tutti gli effetti presenti in sala ma non votanti.

9. Quando il Consiglio è chiamato ad eleggere persone, risultano eletti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza, coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

10. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali è necessario il deposito di un curriculum.

 
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