Comuni Italiani Art. 31 - Elezione e Composizione. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo V - Organi di Governo del Comune
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 31 - Elezione e Composizione
1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono stabilite dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità o attiva il procedimento previsto dal regolamento per i casi di incompatibilità, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - Durata in Carica
Art. 30 - Organi di Governo del Comune.
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