Art. 22 - Mezzi del Difensore Civico. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi
Statuto Comune di Pordenone
Titolo III - Difensore Civico
Art. 22 - Mezzi del Difensore Civico
1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale.
2. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore civico, che ne diviene consegnatario.
3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.