1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato agli interessati, come previsto dalla vigente normativa. 2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 3. Gli interessati agli atti amministrativi hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento; b) di presentare memorie scritte e documenti; c) di essere personalmente sentiti dal responsabile del procedimento. |