1. Il Comune di Pordenone č Ente locale autonomo. 2. Rappresenta la propria comunitā, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo morale ed economico, favorisce le pari opportunitā, le forme di convivenza sociale, il benessere fisico e psicologico, informando la propria attivitā ai principi di buona amministrazione nell'intento di salvaguardare il bene comune. 3. Il Comune č dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa. 4. Lo Statuto č la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge, indica fini e modalitā per la promozione della comunitā cittadina, stabilisce norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e la partecipazione dei cittadini, fissa indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. 5. Il Comune č dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale. 6. Il Comune č ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato. 7. Il Comune esercita le funzioni secondo le competenze stabilite dalla legge, dallo statuto e con le modalitā previste dagli appositi regolamenti. 8. Il Comune promuove rapporti di cooperazione, relazioni e scambi internazionali anche al fine di concorrere alla costruzione dell'unitā europea, in sintonia con la Carta della libertā locali del Consiglio d'Europa ed allo scopo di favorire la pace tra i popoli. 9. Il Comune tutela e valorizza l'integritā del patrimonio architettonico, storico ed ambientale, adottando tutte le misure idonee per contrastare l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. |