1. Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive competenze, promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate. 2. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune. 3. É in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implichino la competenza del Consiglio medesimo. |