1. La partecipazione del Comune a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è deliberata dal Consiglio comunale sulla base di una proposta contenente le necessarie indicazioni sugli scopi sociali, sui programmi, sull'entità e la distribuzione del capitale tra Enti pubblici e privati. 2. Salvo espressa deroga consiliare e per periodi limitati la partecipazione del Comune non può essere superiore al 60% del capitale sociale da sottoscrivere ovvero quale risulta dopo l'intervento del Comune. 3. Questo limite è superabile solo nel caso di recesso di un socio o nel caso di acquisto di azioni da un altro socio. 4. A tal fine lo Statuto societario deve prevedere il diritto di prelazione del Comune nell'acquisto di azioni da altri soci. 5. Ogni modificazione del rapporto della compartecipazione del Comune al capitale azionario deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Comunale. 6. Lo Statuto societario, che viene recepito dal Consiglio Comunale, deve prevedere a favore del Comune la nomina diretta di uno o più amministratori o Sindaci che possono essere revocati soltanto dal Comune stesso; deve inoltre prevedere le norme per la nomina e la revoca degli amministratori. 7. Lo Statuto societario deve prevedere maggioranze qualificate per l'adozione di delibere di particolare rilievo. 8. Gli amministratori ed i Sindaci della società di nomina comunale debbono relazionare trimestralmente al Sindaco sulla conduzione delle attività sociali, ponendo in evidenza lo stato di attuazione dei programmi presentati, gli eventuali ritardi nel conseguire gli obiettivi, unitamente alle proposte di correttivi, nonché sulla situazione economico-finanziaria della società. 9. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento gestionale e finanziario della società, eccezion fatta per situazioni di particolare rilievo, nel qual caso informa tempestivamente la Giunta ed il Consiglio per le conseguenti deliberazioni. |