1. La gestione dei servizi, ove è richiesta particolare dinamicità e caratteristiche economiche-imprenditoriali, può essere esercitata a mezzo di aziende speciali. 2. La costituzione dell'azienda speciale viene deliberata dal Consiglio Comunale che, con l'approvazione dello Statuto aziendale, determina scopi e mezzi a sua disposizione, gli atti da sottoporre all'esame ed approvazione degli organi del Comune e le norme per la nomina e la revoca degli amministratori. 3. I piani-programmi, i bilanci ed i Conti Consuntivi, unitamente alle relazioni illustrative dei risultati conseguiti in corrispondenza dei costi sostenuti sono approvati dal Consiglio comunale. 4. Gli Amministratori sono scelti tra persone di provata capacità tecnica-amministrativa, restano in carica per la durata in carica del Sindaco che li ha nominati e continuano ad esercitare la loro funzione fino al rinnovo delle cariche. 5. Il direttore dell'azienda è nominato dall'organo deliberante dell'azienda. |