1. Il Presidente rappresenta la Circoscrizione, ne tutela le prerogative e assicura l'esercizio delle funzioni previste dalla Legge e dallo Statuto, secondo quanto previsto dal Regolamento del Decentramento. 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti con votazione palese per appello nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza oppure, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio Circoscrizionale elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato a uno, nel suo seno due vice Presidenti di cui uno, il più votato, con funzione di vice Presidente vicario. 3. Il Presidente della Circoscrizione e, conseguentemente, i due vice Presidenti cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. Deve contenere la proposta di nuove linee programmatiche e l'indicazione di un nuovo Presidente. Viene messa in discussione non prima di 5 gg. e non oltre 10 gg. dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la revoca del Presidente in carica e la proclamazione del nuovo Presidente e la procedura per l'elezione dei nuovi vice Presidenti. 4. Le modalità di elezione funzioni e competenze del Presidente e dei vice Presidenti della Circoscrizione sono disciplinate dal Regolamento del Decentramento. |