Comuni Italiani Art. 49 - Gestione Finanziaria. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo V - Finanza e Contabilitą
Art. 49 - Gestione Finanziaria
1. Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, i Consigli delle Circoscrizioni, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dal presente statuto, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformitą agli atti di programmazione.

2. I Dirigenti impegnano le spese in attuazione del piano esecutivo di gestione.

3. Il pagamento delle spese avviene, di regola, mediante mandati diretti, sottoscritti dal Dirigente individuato dal Regolamento di contabilitą nel rispetto delle leggi vigenti. Possono essere disposte aperture di credito, sentito il Collegio dei Revisori, a favore di Funzionari Delegati, nei limiti e con le modalitą previsti dal Regolamento di contabilitą.

4. I Dirigenti, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la propria responsabilitą, curano che tutte le entrate afferenti gli Uffici e servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente ed integralmente. La Ragioneria Comunale contabilizza le predette entrate assegnandole ai singoli capitoli di bilancio in relazione alla loro natura ed al conto dei Residui o della competenza in relazione all'esercizio di appartenenza.

 
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