1. La legge stabilisce le cause di decadenza dei consiglieri comunali. Decade altresì dalla carica il consigliere che non intervenga almeno un quarto delle sedute di un anno, a meno di legittimi impedimenti da comunicare per iscritto al presidente. Questi provvede a darne notizia al consiglio ed a curarne l'annotazione a verbale. 2. Sono considerate assenze per impedimenti legittimi, e pertanto non computate ai fini della decadenza, quelle dovute all'esercizio del mandato di Consigliere, quelle causate da motivi di salute, nonché quelle per impegni personali e lavorativi, da documentarsi con idonea certificazione. 3. Qualora il Presidente e/o il segretario generale rilevino che un consigliere è rimasto assente per un numero di sedute pari ad un quarto di quelle tenute nell'anno, senza aver comunicato giustificazioni scritte, lo segnalano al consiglio comunale. 4. Il presidente, con comunicazione scritta da consegnarsi a mezzo di messo comunale, assegna all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per l'esposizione delle ragioni della propria assenza. 5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, il consiglio comunale decide in merito e, se ritenga prive di fondamento le ragioni eventualmente esposte dal consigliere, anche oralmente, in sede di discussione della relativa proposta, ne dichiara la decadenza e procede alla surrogazione. 6. La deliberazione che dichiara la decadenza deve essere notificata all'interessato entro cinque giorni dall'adozione. 7. Le dimissioni di un consigliere vanno presentate al presidente del consiglio comunale, che deve darne notizia al consiglio comunale nella prima seduta successiva. Per l'efficacia delle dimissioni e la relativa surrogazione si applicano le norme di legge in materia. |