Comuni Italiani Art. 24 - Nomine Rappresentanti del Comune. Statuto Comunale di Cagliari (Provincia di Cagliari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini cagliaritani

Statuto Comune di Cagliari

Titolo II - Organi di Governo
Art. 24 - Nomine Rappresentanti del Comune
1. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco per quanto di rispettiva competenza provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca, quest'ultima con atto motivato, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Le nomine e le revoche avvengono sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

2. I rappresentanti eletti sono tenuti ad osservare gli indirizzi politico-programmatici stabiliti dagli organi dell'Amministrazione Comunale; sono tenuti altresì, a trasmettere i programmi, i bilanci , l'ordine del giorno e le delibere degli organi di Enti, Istituzioni e di Società cui partecipa il Comune.

3. I rappresentanti dell'Amministrazione eletti negli Enti, sono tenuti a presentare annualmente, entro due mesi dalla conclusione dell'esercizio, una relazione sulla attività svolta.

4. I Consiglieri Comunali e gli Assessori, nonché i nominati presso Enti, Organismi e Commissioni del Comune o di Enti cui il Comune partecipa, sono tenuti a comunicare al Consiglio Comunale la propria appartenenza ad Organismi, Associazioni o Società che abbiano rapporti con il Comune stesso.

 
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