1. La scelta del soggetto, ovvero dei soggetti, per la gestione degli affari di segreteria dei Gruppi consiliari può avvenire indifferentemente tra persone esterne all'Amministrazione comunale o tra dipendenti di quest'ultima. 2. Ove si tratti di persone individuate all'esterno dell'Am ministrazione comunale, il compenso da riconoscere agli stessi non può superare, al lordo, il costo annuo riferito a una unità di ruolo inquadrata nella VI q.f. ex D.P.R. n. 333/90. 3. Le operazioni di segreteria dei Gruppi affidate a soggetti esterni all'Amministrazione comunale sono regolate da apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione e i singoli interessati, previa deliberazione della Giunta comunale e su conforme indicazione dei Capigruppo consiliari circa i nominativi prescelti e la natura e descrizione delle funzioni agli stessi richieste. Il contenuto di tali funzioni è inserito in convenzione, che deve prevedere l'esclusione: a) di qualsiasi dipendenza gerarchico-funzionale da una struttura burocratica; b) della predeterminazione dell'orario entro il quale devono essere svolte le incombenze di segreteria; c) della durata indeterminata dell'incarico. |