1. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, la composizione ed i compiti dell'ufficio del referendum, il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, che possono avere composizione più ampia delle circoscrizioni stabilite per le elezioni amministrative, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto ed in genere gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità delle operazioni preliminari e per lo svolgimento della consultazione. |