Comuni Italiani Art. 85 - Giudizio di Ammissibilità. Statuto Comunale di Sassari (Provincia di Sassari - Sardegna). La carta fondamentale dei cittadini sassaresi

Statuto Comune di Sassari

Titolo IV - La Partecipazione dei Cittadini all'Amministrazione del Comune
Capo IV - Il Referendum
Art. 85 - Giudizio di Ammissibilità
1. La proposta di referendum su richiesta degli elettori contenente il testo dei quesiti è sottoposta, prima della raccolta delle firme, al giudizio di ammissibilità dell'ufficio del referendum, presieduto dal difensore civico. Il comitato promotore o i promotori devono essere sentiti qualora l'ufficio del referendum intenda esprimere giudizio negativo sulla proposta.

2. Nel caso di pronuncia di inammissibilità il comitato promotore o i promotori, nei termini fissati dal regolamento, possono presentare controdeduzioni e proporre un testo modificato del quesito referendario. L'ufficio del referendum assume la decisione definitiva entro i successivi dieci giorni.

3. La verifica del numero e della regolarità delle sottoscrizioni e dei requisiti degli elettori è demandata all'ufficio comunale competente, ai cui lavori può presenziare un rappresentante del comitato promotore.

 
Altri Articoli:
Art. 86 - Indizione del Referendum
Art. 84 - Comitato Promotore
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