1. La proposta di referendum su richiesta degli elettori contenente il testo dei quesiti è sottoposta, prima della raccolta delle firme, al giudizio di ammissibilità dell'ufficio del referendum, presieduto dal difensore civico. Il comitato promotore o i promotori devono essere sentiti qualora l'ufficio del referendum intenda esprimere giudizio negativo sulla proposta. 2. Nel caso di pronuncia di inammissibilità il comitato promotore o i promotori, nei termini fissati dal regolamento, possono presentare controdeduzioni e proporre un testo modificato del quesito referendario. L'ufficio del referendum assume la decisione definitiva entro i successivi dieci giorni. 3. La verifica del numero e della regolarità delle sottoscrizioni e dei requisiti degli elettori è demandata all'ufficio comunale competente, ai cui lavori può presenziare un rappresentante del comitato promotore. |