1. Le associazioni e le consulte possono formulare proposte nella fase di impostazione degli atti di programmazione economica, finanziaria ed urbanistica e di quelli normativi generali. Esse esprimono inoltre pareri loro richiesti dagli organi del Comune durante l'istruttoria di atti e di progetti d'iniziativa pubblica o privata che incidono in misura rilevante sul tessuto economico ed urbanistico della città o su interessi diffusi e sulle condizioni dei cittadini. 2. Il Comune, nell'ambito della disponibilità del proprio patrimonio, può concedere, nelle forme previste con apposito regolamento, proprie strutture idonee ad ospitare manifestazioni o iniziative delle associazioni, in modo da garantire il rispetto dei principi del pluralismo e del diritto di tutti i soggetti associativi di usufruire delle predette strutture pubbliche. 3. Il Comune può affidare alle associazioni che dimostrino attitudine e capacità operativa la gestione di progetti culturali e di impianti di rilevanza sociale, attraverso apposite convenzioni. 4. Qualora sia stata indetta l'istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 70 non è obbligatoria, per gli atti che ne formano oggetto, la consultazione di cui al presente articolo. |