1. Le Circoscrizioni esercitano la gestione dei servizi di base nei settori dell'assistenza sociale, dei servizi culturali, sportivi e del verde, intesi a soddisfare le esigenze della popolazione delle Circoscrizioni, che per caratteristiche tecniche e speciali ragioni di efficienza non richiedono una gestione in ambiti territoriali più ampi direttamente da parte dell'amministrazione o a mezzo di istituzioni o di aziende speciali. 2. Le competenze di cui al comma primo sono esercitate relativamente alle strutture, alle attività ed ai servizi di interesse circoscrizionale. 3. Le materie oggetto di attribuzione dei servizi di base possono essere ampliate e diversificate in relazione alle specifiche condizioni geografiche e territoriali delle Circoscrizioni. 4. Spetta ai Consigli circoscrizionali la regolamentazione dei servizi attribuiti e dell'uso dei beni assegnati, nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti annualmente dal Consiglio comunale, preferibilmente in sede di approvazione del bilancio. 5. Con deliberazione del Consiglio comunale, sentiti i Consigli circoscrizionali, è attribuita alle Circoscrizioni la gestione dei servizi di cui al primo comma e vengono individuati gli immobili che rimangono nella diretta disponibilità dell'amministrazione per soddisfare esigenze generali e quelli assegnati alle Circoscrizioni, che la stessa amministrazione si riserva di utilizzare in ogni momento d'intesa con le Circoscrizioni stesse. |