1. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e fino all'elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 2. In caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio comunale per le cause previste dalla legge i Consigli circoscrizionali esercitano le loro funzioni sino all'elezione dei nuovi, che deve avvenire contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. |