1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza e rimozione. 2. Le dimissioni diventano irrevocabili all'atto della loro presentazione per iscritto al sindaco. 3. Il sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori qualora gli stessi non svolgano un'azione amministrativa coerente con gli indirizzi di governo approvati dal consiglio; gli assessori possono altresì essere revocati nei casi in cui è prevista dalla legge la loro rimozione. 4. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge; la decadenza è pronunziata con provvedimento del sindaco, da adottarsi previa notifica all'interessato di una motivata proposta. 5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati al consiglio nella prima adunanza. |